Sospensione ritenute INPS solo su istanza degli interessati
Con il messaggio n.767 del 21 febbraio 2017, l’INPS fa presente che la sospensione ritenute alla fonte, per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 30 novembre 2017, è applicabile a tutti i soggetti sostituiti dall’INPS che con apposita istanza dichiarino di essere residenti nelle zone del Centro Italia colpite dai terremoti dello scorso anno. L’istituto sta predisponendo una apposita procedura telematica per la presentazione delle istanze da parte di: – pensionati; – aventi diritto a prestazioni a sostegno del reddito; – lavoratori dipendenti. Nel frattempo è già possibile inoltrare alle sedi competenti il modello cartaceo fornito in allegato al messaggio. La sospensione verrà effettuata a decorrere dalla prima rata utile successiva alla data di presentazione della domanda da parte del soggetto interessato e fino al mese di novembre 2017. Le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari, ma non ancora versate all’Agenzia delle Entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile. Le trattenute che saranno oggetto di sospensione ed eventuale rimborso dovranno essere prelevate in unica soluzione sulle prestazioni in pagamento entro la predetta data del 16 dicembre 2017.