Contributi per trasloco e stoccaggio dei mobili: pubblicata l'ordinanza n. 21 del Commissario Straordinario
Con l’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 viene disciplinata l’assegnazione dei contributi per traslochi e deposito temporaneo dei mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili. Possono accedere al contributo i soggetti, la cui abitazione sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che abbiano dovuto sostenere oneri per traslochi e/o depositi temporanei dei mobili e dei suppellettili, contenute nell’abitazione dichiarata inagibile e sgomberata. I richiedenti possono essere i proprietari ovvero gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E o anche il conduttore, il comodatario o l’assegnatario, purché alla data degli eventi sismici adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa del conduttore del comodatario o dell’assegnatario. Anche in caso di unità immobiliari concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, mediante atti aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi sismici che hanno determinato l’inagibilità totale dell’unità immobiliare si può avere accesso al contributo. Il contributo è limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasporto ed il deposito temporaneo di mobili e suppellettili. Il contributo non può superare l’importo di 1.500 euro per ciascun nucleo familiare. Nei casi in cui il deposito venga fatto in locali messi a disposizione dai comuni, come previsto dall’art. 3, comma 3 dell’ordinanza n. 9 del 2016 il contributo non potrà superare i 750 euro per ciascun nucleo familiare. Il contributo va richiesto al Comune del luogo dove si trova l’unità immobiliare dichiarata inagibile entro il termine di sessanta giorni dal pagamento delle spese. Tutte le info al link.